Art. 1.
(Obbligo di assicurazione).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i giudici di pace in servizio a tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, di seguito denominata «Cassa», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
      2. I giudici di pace, non iscritti alla Cassa, sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «gestione separata INPS».